L’associazione privata di fedeli è quella costituita dall’accordo privato dei fedeli che la costituiscono.

Il canone 215 del Codice di Diritto Canonico del 1983, in piena coerenza con lo spirito e la lettera del Concilio Vaticano II  (Apostolicam Actuositatem 18A, 19D,  Presbyterorum Ordinis 18C, Christus Dominus  17B, Apostolicam Actuositatem 19A) afferma esplicitamente il diritto dei fedeli di fondare e dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà o l’incremento della vocazione cristiana nel mondo…. Tale diritto ha la sua fonte nella stessa natura sociale dell’uomo, che trova la sua pienezza nel Battesimo“.

(Gianfranco Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione, Cinisello Balsamo (MI) – Roma, 1990, p. 235.

Dal Codice di Diritto Canonico

LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI (Cann. 298 – 329)

CAPITOLO I

NORME COMUNI

Can. 298 – §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette, lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica competente.

Can. 299 – §1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.

§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall’autorità competente.

Can. 300 – Nessuna associazione assuma il nome di “cattolica”, se non con il consenso dell’autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312.

Can. 301 – §1. Spetta unicamente all’autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all’autorità ecclesiastica.